S.C.S.F.

Solidarietà e Cooperazione Senza Frontiere

IL CAMMINO DI “SOLIDARIETA'”, fatto di piccoli passi dal 1976

Solidarietà e Cooperazione Senza Frontiere (SCSF) è una associazione di volontariato (accreditata come organizzazione non governativa) di Bologna, nata anagraficamente a Usokami (Iringa-Tanzania) nel 1982, anche se concepita e cresciuta dopo le forti esperienze di aiuto durante il sisma del Friuli (Val Resia-Udine; 1976/77) dove costruito 47 casette prefabbricate e dell’Irpinia (Morra De Sanctis-Avellino; 1980/81), con 26 casette.
Dal 1978 opera con progetti propri collaborazione prevalentemente con enti religiosi cattolici in Tanzania.
E’ stata riconosciuta come ONG dal Ministero degli Affari Esteri Italiano (D.M. n. 1628 del 29/08/1983 e D.M. n. 1988/128/004187/2D del 14/09/1988).
“SOLIDARIETA'” si è adoperata nel coinvolgere la realtà locale italiana mediante opera di sensibilizzazione ai bisogni essenziali delle popolazioni africane, secondo i principi cristiani e nello spirito del “condividere, cooperare, convivere”.

Per noi
SOLIDARIETA’ significa condividere, partecipare, non sottrarre;
COOPERAZIONE significa lavorare insieme, non competere, non prevaricare;
SENZA FRONTIERE significa convivere, comunicare, accogliere, non emarginare, per costruire un mondo nuovo.

Il cammino in Africa è sempre un percorso ad ostacoli, dove il bisogno è estremamente superiore alle risorse disponibili, soprattutto quando è il volontariato e la generosità dei singoli a farsene carico, con piccoli o grandi contributi, con il lavoro benevolo e le rivalorizzazioni.

Dal 1978 al 2005, gli interventi di volontari italiani di SOLIDARIETA’ in Tanzania, in 49 Safari di lavoro, per periodi definiti, sono stati 329 ed i tecnici ed operai africani n. 456.

Quanto riferito, non è un elenco di cose passate, per ottenere plauso o compiacimento, ma un ricordo doveroso per quanti hanno camminato con noi, in questi anni, nel “mondo del bisogno” e hanno reso possibile ogni singolo intervento in Italia e in Africa: operatori Volontari, Cooperanti e Amici sostenitori, che hanno saputo condividere la loro esperienza, il loro tempo, la loro disponibilità e non solo il superfluo, in tanti safari di lavoro.

CHIEDIAMO COOPERAZIONE.

Grazie cordialissime:

INSIEME SI PUO’ – PAMOJA IWEZEKANA – TOGETHER WE CAN !


prof. Edgardo Monari

Statuto dell’Associazione “Solidarietà e Cooperazione Senza Frontiere”

Denominazione – Sede

Art. 1 – E’ costituita l’Associazione denominata “SOLIDARIETA’ E COOPERAZIONE SENZA FRONTIERE”, – Organizzazione Non Governativa, riconosciuta idonea a svolgere attività di volontariato con Decreto del Ministero degli Affari Esteri n. 1628 del 29/8/1983 ai sensi della Legge n. 38/1979, idoneità riconfermata con D.M. n° 1988/128/004187/2D del 14/9/1988,  ai sensi della Legge 26/02/1987, n. 49,- diretta ad opere di promozione umana con particolare attenzione ai Paesi in via di sviluppo.

Art. 2 – L’Associazione non ha fini di lucro. E’ ONLUS di diritto ai sensi dell’art. 10, comma 8, del Decreto legislativo 4/12/1997, n. 460, sul “Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale”.

Art. 3 – L’Associazione ha sede in Bologna (Italia),Viale Antonio Silvani n. 3/8.

Il Consiglio Direttivo ha facoltà di istituire sedi secondarie o uffici amministrativi in Italia e all’estero, qualora ciò risulti utile allo sviluppo dell’attività associativa.

Scopo – Principi animatori

Art, 4 – Lo scopo dell’Associazione è diretto:

a)                  nei Paesi in Via di Sviluppo, alla collaborazione con le forze locali nella realizzazione di progetti di sviluppo sanitario (nutrizione, medicina preventiva e curativa, ricerca e potabilizzazione delle acque, ecc), agricolo, energetico, d’istruzione tecnico-professionale-artigianale e di economia domestica da attuarsi: mediante l’invio di tecnici e di attrezzature adeguate, localmente non reperibili; mediante aiuti finanziari e soprattutto con la partecipazione diretta dei componenti dell’Associazione alla realizzazione dei progetti. Detta  partecipazione, in esperienze e mezzi, si attua attraverso la cooperazione responsabile della gente locale, nello studio, nell’esecuzione e direzione dei singoli progetti, rispettando priorità e favorendo l’utilizzazione di ogni forza disponibile; fornendo altresì un’adeguata preparazione e assistenza tecnica, onde favorire  autonomia e continuità di opere nel futuro.

b)                  In Italia, l’Associazione promuove ogni iniziativa diretta alla sensibilizzazione ai problemi dei PVS e al coinvolgimento delle varie componenti le nostre comunità (Enti pubblici, istituzioni e privati).

c)              Inoltre promuove la formazione, selezione, addestramento e impiego dei volontari e del personale, conformandosi a quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge.

Art. 5 – L’attività dell’Associazione si ispira ai seguenti principi animatori:

  • l’associazione è apolitica e cresce concretamente sulla base di principi di ispirazione cristiana, nel rispetto comunque delle opinioni personali dei singoli membri;
  • la collaborazione dell’Associazione con privati o enti deve escludere rapporti di dipendenza con finalità di lucro. Parimenti sono da escludere collegamenti di ogni genere agli interessi di enti pubblici o privati, italiani o stranieri, aventi scopo di lucro;
  • l’intervento nei PVS non vuole essere portatore di schemi culturali o ideologie proprie della civiltà italiana o dei singoli soci; al contrario, vuole inserirsi nella loro tradizione storia e cultura, essere al servizio di una crescita autonoma della popolazione locale e nel rispetto, coesistenza e interscambio dei diversi valori, per favorire un arricchimento reciproco.

Patrimonio ed esercizio sociale

Art. 6 – Il patrimonio è costituito:

  • dalle quote associative annuali fissate dal Consiglio Direttivo;
  • da eventuali offerte, donazioni e lasciti testamentari;
  • da beni mobili ed immobili di proprietà dell’Associazione;

Le entrate dell’Associazione sono costituite:

  • dal ricavato derivante da manifestazioni  promosse dall’Associazione e da attività di raccolta degli associati;
  • da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l’attivo sociale.

Ogni provento è destinato ai fini istituzionali di cui all’art. 4.

Art. 7 – L’esercizio finanziario si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio Direttivo predisporrà un rendiconto annuale a consuntivo circa la situazione patrimoniale,  economica e finanziaria e di previsione da sottoporre all’esame e all’approvazione  dell’Assemblea dei soci. entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio finanziario.

Soci

Art. 8 – Oltre ai soci fondatori di cui all’atto costitutivo dell’Associazione del 27/7/1982, sono soci coloro che condividono i principi contenuti nel presente Statuto: la domanda di ammissione, in forma scritta, dovrà essere  accettata dal Consiglio Direttivo.

I soci hanno diritto di voto, sia attivo che passivo, potendo a pieno titolo partecipare alle assemblee sia ordinarie che straordinarie, purché in regola con il pagamento della quota associativa annuale.

Art. 9 – La qualità di socio si perde per decesso o per dimissioni o per motivi gravi riconosciuti dal Consiglio Direttivo.

Il socio  che intende dimettersi può farlo in qualunque momento, dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.

L’esclusione da socio è deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio:

a)      che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli Organi sociali;

b)      che svolga attività contraria agli interessi dell’Associazione o che comunque arrechi gravi danni, anche morali, all’Associazione.

Contro il provvedimento di esclusione, il socio interessato può fare ricorso al Collegio dei Probiviri, se costituito, o al giudizio dell’Assemblea.

Organi dell’associazione

Art, 10 – Sono organi dell’Associazione:

a)      l’Assemblea degli associati

b)      il Consiglio Direttivo

c)      il Presidente e il Vice Presidente

d)      il Collegio dei Probiviri

e)      il Collegio dei Revisori dei Conti o Revisore Unico a

L’Assemblea degli Associati

Art. 11 – Organo decisionale è l’assemblea dei soci che verrà convocata almeno una volta all’anno dal Presidente, con comunicazione scritta, anche in forma elettronica,  da far pervenire ai soci almeno otto giorni prima della riunione, contenente l’ordine del giorno.

L’assemblea inoltre si riunisce  tutte le volte che il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

In prima convocazione, l’assemblea ordinaria è regolarmente costituita quando siano presenti, o rappresentati a mezzo delega, almeno la metà più uno degli associati aventi diritto al voto. In seconda convocazione,  l’assemblea ordinaria  è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati, con diritto di voto, presenti o rappresentati.

I soci presenti possono essere portatori di non più di due deleghe.

Le decisioni dell’assemblea vengono prese a maggioranza  dei soci presenti o rappresentati   a mezzo delega, sia in prima che in seconda convocazione.

In caso di modifiche statutarie è richiesto il voto favorevole della maggioranza degli associati.

In caso di scioglimento dell’Associazione è richiesto il voto favorevole dei tre quarti degli associati.

L’assemblea può essere convocata anche fuori della sede sociale.

L’assemblea è presieduta da persona designata, di volta in volta, dall’assemblea stessa.

Delle riunioni  assembleari verrà redatto il verbale che verrà sottoscritto dal Presidente dell’Assemblea e dal  Segretario nominato dal Presidente del’assemblea.

Art. 12 – In particolare, l’Assemblea provvede alla:

  1. elezione dei componenti il Consiglio Direttivo, il Collegio dei Probiviri, il Collegio dei Revisori dei Conti o il Revisore Unico;
  2. approvazione del rendiconto economico-finanziario annuale, consuntivo e di previsione;
  3. approvazione dei programmi/progetti di attività da svolgere;
  4. approvazione di eventuali Regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo.

Tutte le cariche sono triennali e rinnovabili.

L’assemblea  è considerata straordinaria per le questioni attinenti a modifiche dello statuto e allo scioglimento dell’Associazione, nominando i liquidatori.

Il Consiglio Direttivo

Art. 13 – Il Consiglio Direttivo è eletto dall’assemblea dei soci, ed è composto da cinque a nove consiglieri eletti fra gli associati. Ad ogni tornata l’Assemblea decide il numero di Consiglieri da eleggere.

Ai membri del Consiglio direttivo non spetta alcun compenso, salvo il rimborso spese e l’eventuale indennità di missione, conferita per incarichi specifici deliberati dal Consiglio.

Il Consiglio elegge al proprio interno il Presidente e il Vice Presidente.

Il Consiglio direttivo è convocato dal Presidente, anche a mezzo telefono, con preavviso di almeno sette giorni. Le sedute sono valide quando intervenga la maggioranza dei componenti e le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria per la gestione dell’Associazione. A titolo esemplificativo, spetta al Consiglio di:

  • curare l’esecuzione delle deliberazioni assembleari;
  • redigere il rendiconto economico-finanziario preventivo e consuntivo;
  • predisporre eventuali regolamenti interni;
  • deliberare circa gli atti e i contratti inerenti l’attività sociale;
  • deliberare circa l’ammissione, il recesso e l’esclusione degli associati;
  • deliberare eventualmente la nomina di un Tesoriere scelto anche fra i soci, definendone funzioni e competenze;
  • determinare la quota associativa annuale;
  • assegnare ad associati compiti particolari nei settori di attività in cui si articola la vita dell’Associazione;
  • ricercare la collaborazione operativa di persone anche non associate, quali professionisti, volontari o cooperanti, per l’attuazione di specifiche iniziative sociali.

Il consiglio potrà delegare parte dei propri poteri al Presidente o ad altro (o altri) consigliere/i determinando di volta in volta i limiti della delega.

Il Presidente

Art. 14 – Il Presidente ha la rappresentanza e la firma legale dell’Associazione.

Convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo, stabilisce l’ordine del giorno delle predette riunioni, dà attuazione alle delibere del Consiglio, cura i rapporti con gli Enti pubblici e le Istituzioni, vigila sull’attività dell’Associazione per il perseguimento dello scopo sociale, coordina l’attività dell’Associazione con autonomia di iniziativa per tutte le questioni concernenti l’ordinaria amministrazione.

Il Presidente ha la facoltà di delegare competenze specifiche al Vice Presidente e ad altri Consiglieri.

In caso di sua  assenza o impedimento, le funzioni sono esercitate dal Vice Presidente.

In caso di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro 30 giorni il Consiglio Direttivo per l’elezione del nuovo Presidente.

Il Presidente, nei casi di urgenza, può  esercitare i poteri del Consiglio Direttivo, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione.

Il Presidente designa un segretario, scelto tra i Consiglieri, per l’espletamento dei compiti e funzioni previsti dal presente Statuto.

Il Collegio dei Revisori dei Conti o Revisore Unico

Art. 15 –  Detto organo deve controllare l’amministrazione dell’Associazione, vigilare sulla osservanza della legge e dello statuto sociale, accertare la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza dei rendiconti economici e finanziari alle risultanze delle scritture contabili dell’Associazione.

Il/i Revisore/i  può/possono partecipare alle sedute del Consiglio Direttivo senza diritto di voto.

Lo Scioglimento

Art. 16 – Lo scioglimento dell’associazione è deliberato dall’Assemblea straordinaria, la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori. Tutti i beni residui, estinte le obbligazioni in essere, saranno devoluti ad altre associazioni che perseguano finalità analoghe, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Norma finale

Art. 17 – Per quanto non espressamente contemplato dal presente Statuto, si fa riferimento al Codice Civile e alle altre disposizioni vigenti in materia di Organizzazioni Non Governative (O.N.G.).


Atti (dal 7/12/2019):

A partire dal 7 dicembre 2019 si pubblicano qui di seguito gli atti (verbali delle assemblee e rendiconto annuali approvati). Tutti gli atti precedenti sono visibili, previo appuntamento, presso la nostra sede di Viale Antonio Silvani 3/8 a Bologna.

Rendiconto 2018 approvato dalla assemblea del 7/12/2019

Verbale della assemblea ordinaria del 25/11/2018 approvato dalla assemblea del 7/12/2019

9 thoughts on “S.C.S.F.

  1. Solamente ora mi accorgo che c’è la possibilità di lasciare un commento (Stefano mi vorrà perdonare! ma di solito navigo in maniera veloce e superficiale…).
    Direi, con Paolo, che è un bel lavoro, anzi di piu’ ; e mi riferisco non solo a questo articolo, ma a tutti quelli presenti sul sito. Complimenti quindi anche da parte mia.
    Luciano

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